[1]Articolo X RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

[2]Nei limiti del presente Accordo il Fondo cooperera' con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica del presente Accordo in conformita' all'articolo XVIII.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artx · fonte su Normattiva