[1]Articolo X RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
[2]Nei limiti del presente Accordo il Fondo cooperera' con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica del presente Accordo in conformita' all'articolo XVIII.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
