[1]Partecipazione

[2]1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del presente accordo in conformita' delle sue disposizioni. 2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all'allegato A e che sono divenuti parti del presente accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 57. 3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' divenire partecipante e parte del presente accordo sempre che cio' non sia incompatibile con l'accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalita' dei voti dei partecipanti. Tale partecipazione e' aperta solo agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello statuto della Corte internazionale di giustizia. 4. Uno Stato puo' autorizzare un ente o un organismo che agisca in suo nome a firmare il presente accordo e a rappresentarlo in tutte le materie relative all'accordo stesso, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 55.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art3 · fonte su Normattiva