[1]Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti
[2]1. Diventando partecipante, ogni Stato sottoscrive l'ammontare che gli viene assegnato. Queste sottoscrizioni sono qui appresso denominate "sottoscrizioni iniziali". 2. La sottoscrizione iniziale assegnata ad ogni Stato partecipante fondatore e' uguale alla somma indicata a suo nome nell'allegato A; tale somma e' espressa in unita' di conto ed e' pagabile in moneta liberamente convertibile. L'ammontare della sottoscrizione viene versato in tre rate annue uguali in base al seguente calendario: la prima rata e' versata nel termine di trenta giorni dopo la data in cui il Fondo inizia le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 60, o alla data in cui lo Stato partecipante fondatore diviene parte del presente accordo, se essa e' posteriore allo spirare del termine di cui sopra; la seconda rata e' versata nell'anno seguente e la terza nel termine di un anno a partire dalla scadenza della seconda rata o dal suo versamento se questo ha preceduto la scadenza. Il Fondo puo' chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata o di queste due assieme se le sue operazioni lo esigono, ma e' rimesso alla libera volonta' di ogni partecipante di effettuarne il pagamento anticipato. 3. Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti che non siano partecipanti fondatori sono del pari divise in unita' di conto e pagabili in moneta liberamente convertibile. L'ammontare e le modalita' di versamento di tali sottoscrizioni sono determinate dal Fondo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3. 4. Fatte salve tutte le altre disposizioni che il Fondo puo' essere chiamato ad adottare, ogni Stato partecipante mantiene la libera convertibilita' delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al presente articolo. 5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, ogni Stato partecipante puo' prorogare per un termine massimo di tre mesi la scadenza di un versamento previsto dal presente articolo, se la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altre.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
