[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO

[4]Gli Stati parti del presente accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto accordo, il Fondo africano di sviluppo che sara' regolato dalle seguenti norme:

[6]1. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non specifichi o non richieda un significato diverso: il termine "Fondo" indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente accordo; il termine "Banca" indica la Banca africana di sviluppo; il termine "membro" indica un membro della Banca; il termine "partecipante" indica la Banca ed ogni Stato che diverra' parte del presente accordo; l'espressione "Stato partecipante" indica un partecipante diverso dalla Banca; l'espressione "partecipante fondatore" indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 57; il termine "sottoscrizione" indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti in conformita' degli articoli 5, 6 o 7; l'espressione "unita' di conto" indica una unita' di conto il cui valore e' di 0,81851265 grammi di oro fino; l'espressione "moneta liberamente convertibile" indica la moneta di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, e' ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo; le espressioni "presidente", "consiglio dei governatori" e "consiglio di amministrazione" indicano rispettivamente il presidente, il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualita' di governatori e di amministratori; il termine "regionale" indica il continente africano e le isole africane. 2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente accordo. 3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente accordo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art1 · fonte su Normattiva