[1]Sottoscrizione della Banca

[2]La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l'ammontare espresso in unita' di conto che figura a suo nome all'allegato A, servendosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del "Fondo africano di sviluppo" della Banca. Sono applicabili al versamento le modalita' e le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che puo' essere determinato dal consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalita' e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art5 · fonte su Normattiva