[1]Depositari
[2]Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale od ogni altro istituto che possa essere accettato dal Fondo quale depositario presso il quale il Fondo puo' conservare i propri beni nella moneta del detto partecipante nonche' tutti gli altri averi. In mancanza di una diversa designazione, e' depositario per ogni membro, quello da lui designato ai fini dell'accordo sulla creazione della Banca.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
