[1]Sospensione

[2]1. Se un partecipante omette di adempiere a taluno dei suoi obblighi verso il Fondo, quest'ultimo puo' sospenderlo dalla sua qualita' di partecipante, con decisione del consiglio dei governatori. Il partecipante cosi' sospeso cessa automaticamente di essere partecipante un anno dopo la data della propria sospensione, a meno che una decisione del consiglio dei governatori non lo ripristini nella sua qualita' di partecipante. 2. Finche' dura la sospensione, il partecipante di cui si tratta non e' ammesso ad esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente accordo ad eccezione del diritto di ritiro, pur restando assoggettato a tutti i suoi obblighi.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art38 · fonte su Normattiva