[1]Arbitrato

[2]In caso di controversia tra il Fondo ed uno Stato che abbia cessato di essere partecipante, o tra il Fondo ed ogni partecipante al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, detta controversia e' sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Un arbitro e' nominato dal Fondo, un altro dal partecipante o dal partecipante precedente interessato, e le due parti nominano il terzo arbitro che sara' presidente del tribunale arbitrale. Se, nei 45 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, l'una o l'altra parte non ha nominato l'arbitro o se, nei trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte puo' chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia, o ad ogni altra istanza prevista nel regolamento adottato dal consiglio dei governatori, di designare un arbitro. La procedura di arbitrato e' fissata dagli arbitri ma il terzo arbitro ha pieni poteri per definire tutte le questioni procedurali sulle quali le parti fossero in disaccordo. E' sufficiente un voto di maggioranza degli arbitri per la decisione la quale e' definitiva e vincola le parti.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art53 · fonte su Normattiva