[1]Interpretazione

[2]1. Ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che sorga tra un partecipante e il Fondo, o fra i partecipanti, e' sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Se la questione riguarda, in particolare uno Stato partecipante che non sia rappresentato al consiglio di amministrazione da un amministratore di sua nazionalita', detto Stato ha il diritto, in tal caso di farsi rappresentare direttamente. Tale diritto di rappresentanza e' regolamentato dal consiglio dei governatori. 2. In ogni questione decisa dal consiglio di amministrazione in conformita' del paragrafo I, ogni partecipante puo' chiedere che la stessa questione sia portata davanti al consiglio dei governatori, la cui decisione e' inappellabile. Nelle more della decisione del consiglio dei governatori il Fondo puo' agire, nella misura in cui lo ritiene necessario, in virtu' della decisione del consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art52 · fonte su Normattiva