Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 10
Ogni Alta Parte Contraente potra', alla scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, chiedere la convocazione di una Conferenza incaricata di decidere su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Ogni Alta Parte Contraente che desideri far uso di tale facolta' ne informera' il Governo belga che provvedera' a convocare la Conferenza entro sei mesi.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
