Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 7
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne notifichera' il deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
