Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 3
Nessuna disposizione della presente Convenzione si oppone a che uno Stato in caso di abbordaggio o di altro incidente di navigazione riconosca alle proprie autorita' il diritto di adottare qualunque misura relativa ai certificati di competenza e licenze da esso rilasciati, o di perseguire i propri cittadini per le infrazioni commesse mentre si trovavano a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
