Nessuna disposizione della presente Convenzione si oppone a che uno Stato in caso di abbordaggio o di altro incidente di navigazione riconosca alle proprie autorita' il diritto di adottare qualunque misura relativa ai certificati di competenza e licenze da esso rilasciati, o di perseguire i propri cittadini per le infrazioni commesse mentre si trovavano a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art3 · fonte su Normattiva