Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 2
Nel caso previsto dal precedente articolo il sequestro o il fermo della nave potra' essere ordinato soltanto dalle autorita', anche per ragioni istruttorie, di cui la nave batteva bandiera.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
