Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 4
La presente Convenzione non viene applicata agli abbordaggi o ad ad altri incidenti di navigazione avvenuti nei porti e rade nonche' nelle acque interne. Inoltre, le Alte Parti Contraenti possono, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di proseguire le infrazioni commesse nelle loro rispettive acque territoriali.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
