Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 5
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre ad arbitrato ogni controversia tra Stati derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, fatti salvi tuttavia gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
