Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Art. 25
Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilita', senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:
- a)di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
- b)di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volonta' degli elettori;
- c)di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
