Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilita', senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

  • a)di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
  • b)di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volonta' degli elettori;
  • c)di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art25 · fonte su Normattiva