Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Art. 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
