La presente Convenzione sara', sino al 31 dicembre 1965, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di ogni Organizzazione specializzata, nonche' di ogni altro Stato che sia Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e divenire Parte della Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art17 · fonte su Normattiva