Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 15 (Accordo) — Approvazione delle stazioni terrene
- a)Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmittenti, stazioni riceventi o stazioni trasmittenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate alle EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio e' o sara' localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di Telecomunicazioni debitamente autorizzato.
- b)In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea vi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potra' ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena.
- c)Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumera' direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
