• a)Le domande di assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.
  • b)L'assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT sara' autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformita' alle modalita' e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
  • c)Ciascun ente assegnatario della capacita', ai sensi del presente articolo, assumera' direttamente ogni responsabilita' per il rispetto di tutte le modalita' e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~accordo-art16 · fonte su Normattiva