Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 17 (Accordo) — Fornitore
- a)Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, del presente articolo e dell'articolo 18 dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalita' e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
- b)Il Consiglio dei Firmatari dovra' approvare preventivamente:
- i)le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150.000 UCE;
- ii)la conclusione di contratti di un valore superiore a 150.000 UCE. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo' rivedere questi limiti finanziari.
- c)Le procedure, i regolamenti, le modalita' e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovra' fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilita' che gli competono come tale.
- d)Nei seguenti casi si e' dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalita' adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformita' all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione:
- i)quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75.000 UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all'articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo' rivedere questo limite finanziario;
- ii)nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni attivita' dell'EUTELSAT;
- iii)quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia cosi' limitato che non sarebbe possibile ne' conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parita' di trattamento;
- iv)quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente;
- v)quando la fornitura sia per servizi personali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
