ARTICOLO XIV (Forniture)
- a)La politica dell'EUTELSAT per le forniture sara' tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la piu' vasta concorrenza possibile nella acquisizione di beni e servizi e dovra' essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli articoli 17 e 18 dell'Accordo operativo.
- b)Ad eccezione di quanto disposto all'articolo 17 dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.
- c)I contratti dovranno essere assegnati, nel massimo interesse dell'EUTELSAT, ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualita', prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
