ARTICOLO XIV (Forniture)

  • a)La politica dell'EUTELSAT per le forniture sara' tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la piu' vasta concorrenza possibile nella acquisizione di beni e servizi e dovra' essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli articoli 17 e 18 dell'Accordo operativo.
  • b)Ad eccezione di quanto disposto all'articolo 17 dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.
  • c)I contratti dovranno essere assegnati, nel massimo interesse dell'EUTELSAT, ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualita', prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxiv · fonte su Normattiva