Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 19 (Accordo) — Responsabilità
- a)L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potra' essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, ne' alcuna azione di risarcimento danni potra' essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento.
- b)Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attivita' intrapresa da/o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sara' rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare. Se il pagamento non fosse stato gia' effettuato, l'EUTELSAT potra' regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione.
- c)Se una domanda di risarcimento e' proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
