• a)L'Accordo operativo entrera' in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.
  • b)L'Accordo operativo sara' applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.
  • c)L'Accordo operativo restera' in vigore per tutto il periodo in cui e' in vigore la Convenzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~accordo-art23 · fonte su Normattiva