ARTICOLO II (Istituzione dell'EUTELSAT)

  • a)Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", qui di seguito denominata "EUTELSAT".
  • b)Ciascuna Parte designera' un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo.
  • c)Le amministrazioni e le entita' di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei rispettivi ordinamenti - gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sara' effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtu' della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.
  • d)Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuita' tra le attivita' dell'EUTELSAT INTERINALE e quelle dell'EUTELSAT.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artii · fonte su Normattiva