Art. 15
di voto 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli. 2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio. 3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate. 4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
