Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art21 · fonte su Normattiva