(1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 18. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese. (2) L'assicurato o avente diritto ha facolta' di scegliere nuovamente fra l'applicazione dell'art. 18 e quella del paragrafo 1 del presente articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o, nel caso previsto all'articolo 20, se matura un nuovo diritto a pensione in base ad una delle legislazioni a lui applicabili.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art22 · fonte su Normattiva