Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo minimo di pensione previsto dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato risiede, l'Istituzione competente di detto Stato concede, in aggiunta, l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art18 · fonte su Normattiva