Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art36 · fonte su Normattiva