(1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sara' determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese. (2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avra' luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso. (3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art37 · fonte su Normattiva