La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti puo' effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'Istituto corrispondente di quest'ultimo Paese. L'applicazione di tale disposizione formera' oggetto di uno speciale accordo.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
