[1](1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli stramenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza. (4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o soggiorno ai l'estero degli interessati. (5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
[2]Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede. Per la Repubblica italiana LUCIANO MASCIA
[3]Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia Z. HAS
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Testo vigente dal 29 agosto 1960
