Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalita' in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art10 · fonte su Normattiva