[1]Disposizioni finali.

[2]Sezione 1. - Firma, ratifica ed accettazione, approvazione e adesione.

  • a)Il presente Accordo sara' parafato dagli Stati elencati nell'Allegato I di detto Accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla istituzione del Fondo e sara' aperto alla firma degli Stati elencati in detto Allegato presso la Sede delle Nazioni Unite, a New York, non appena i contributi iniziali indicati in detto Allegato - i quali debbono essere versati in valute liberamente convertibili - raggiungeranno almeno l'equivalente di un miliardo di dollari USA (valore al 10 giugno 1976). Ove la condizione di cui sopra non sia realizzata entro il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita da questa Conferenza riunira', entro il 31 gennaio 1977, gli Stati elencati nell'Allegato I. Tale riunione potra', con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi per ciascuna categoria, ridurre l'ammontare sopra specificato; essa potra' altresi' stipulare altre condizioni per l'apertura del presente accordo alla firma;
  • b)Gli Stati firmatari possono divenire Parti del presente Accordo depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; gli Stati non firmatari elencati nell'Allegato I possono divenire parti depositando uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II stabiliranno l'ammontare della quota iniziale che lo Stato in causa s'impegna a versare. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositati da detti Stati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
  • c)Gli Stati elencati nell'Allegato I che non siano divenuti Parti del presente Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore e gli Stati che non siano elencati nell'Allegato I possono divenire Parti al presente Accordo depositando uno strumento di adesione previa approvazione della loro ammissione quali Membri da parte del Consiglio dei Governatori.

[3]Sezione 2. - Depositario.

  • a)Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Accordo.
  • b)Il Depositario inviera' le notifiche relative al presente Accordo:
  • i)entro un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell'Allegato I, e, dopo la data di entrata in vigore, a tutti gli Stati Parti del presente Accordo, nonche' a quelli la cui ammissione in qualita' di Membri sara' stata approvata dal Consiglio dei Governatori;
  • ii)Alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la istituzione del Fondo, per tutta la durata della sua esistenza, e, in seguito, al Presidente.

[4]Sezione 3. - Entrata in vigore.

  • a)Il presente Accordo entrera' in vigore non appena il Depositario avra' ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati della Categoria I, sei della Categoria II e 24 della Categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II le cui quote iniziali, quali sono state stabilite in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l'equivalente di 750 milioni di dollari USA (valore al 10 giugno 1976), e purche' le condizioni di cui sopra siano osservate entro diciotto mesi dalla data in cui il presente Accordo verra' aperto alla firma, o a qualsiasi data ulteriore fissata dagli Stati aventi effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con una maggioranza dei due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario.
  • b)Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo stesso entrera' in vigore alla data stessa del deposito.

[5]Sezione 4. - Riserve. Possono essere formulate riserve unicamente per quanto riguarda la Sezione 2 dell'articolo 11 del presente Accordo.

[6]Sezione 5. - Testi facenti fede. Il presente Accordo e' redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, e ognuna delle versioni fa egualmente fede.

[7]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare, nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art13 · fonte su Normattiva