[1]di passaporti e di visti

[2]Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art13 · fonte su Normattiva