[1]in materia di stato civile
[2]1. Il funzionario consolare puo' redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio. 2. Il funzionario consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
