[1]in materia di stato civile

[2]1. Il funzionario consolare puo' redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio. 2. Il funzionario consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art14 · fonte su Normattiva