Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
