1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del sistema di cui al titolo II della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 3. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 11 a 21 da 26 a 30, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che essa designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 4. A decorrere dalla data della loro esigibilita', e per la durata del loro deposito nei conti speciali di cui al paragrafo 3, i fondi conservano il loro valore in unita' di conto corrispondente al tasso di cambio in vigore per tale unita' di conto il giorno della loro esigibilita'. Le modalita' di applicazione del presente paragrafo saranno definite nel regolamento finanziario di cui all'articolo 30.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
