1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:
- a)complessi di azioni di formazione,
- b)programmi di microprogetti,
- c)complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale. Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali. 2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si puo' ricorrere ad una procedura accelerata di decisione. 3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
