1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituira' la base per la decisione della Comunita'. 2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunita', sono trasmesse agli Stati ACP interessati. 3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunita' di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione.

  • b)Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunita' nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto. 4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunita' consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato cosi' com'e' agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato. 5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessita' di presentare il progetto cosi' com'e' all'organo decisionale della Comunita', puo' trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP puo' inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra. 6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato e informato dei motivi di questa decisione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art113 · fonte su Normattiva