1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi:
- a)consentono di valutare l'efficienza, la validita' economica e la redditivita' dei progetti e programmi richiesti;
- b)tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 117;
- c)garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditivita' sociale a piu' lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP;
- d)sono adattate alle condizioni locali relative alle capacita' degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione;
- e)prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonche' le altre risorse;
- f)tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente;
- g)sono conformi agli obiettivi e alle priorita' fissate dagli Stati ACP. 2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale, le possibili varianti sono esaminate. 3. La validita' economica dei progetti e programmi di azioni e' valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione. 4. La redditivita' dei progetti e programmi di azioni e' valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi. 5. La Comunita' e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni. 6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validita' economica e redditivita' dei detti progetti programmi di azioni.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
