1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto piu' estesa possibile, a parita' di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:
- a)di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione;
- b)di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni;
- c)di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
