1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale. 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica e programmata in modo da consentire:
- a)ad ogni Stato ACP, di disporre al piu' presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui puo' beneficiare durante tale periodo, nonche' delle eventuali modalita' e condizioni dei medesimi;
- b)alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica;
- c)alla Comunita', di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonche' i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro obiettivi e priorita'. 3. La Comunita' ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita:
- a)gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunita';
- b)gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunita';
- c)progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purche' siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorita' iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112. 4. In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110. 5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorita' e degli obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione. 6. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137 ne' le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II. 7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunita' procedono ad uno scambio di vedute sulle priorita' e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
