La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori:
- a)studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione;
- b)studi specifici ad un progetto o programma;
- c)prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma;
- d)prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
