La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori:

  • a)studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione;
  • b)studi specifici ad un progetto o programma;
  • c)prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma;
  • d)prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art138 · fonte su Normattiva