1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche. 2. I programmi pluriennali si prefiggono:

  • a)la formazione dei cittadini degli Stati ACP secondo le priorita' stabilite da questi ultimi in materia d'istruzione, e formazione professionale;
  • b)la formazione dei dirigenti, in particolare di tipo intermedio e tecnico, in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunita' nei singoli Stati ACP, per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini degli Stati ACP la gestione degli investimenti. 3. Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, a livello degli Stati o degli organismi regionali. Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole, industriali, commerciali e di servizi, nonche' la formazione degli istruttori per questi stessi settori. 4. La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso:
  • a)l'assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini degli Stati ACP;
  • b)l'invio negli Stati ACP di esperti ed istruttori, cittadini degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
  • c)l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini degli Stati ACP;
  • d)la fornitura di materiale pedagogico, didattico, di sperimentazione, dimostrazione e ricerca;
  • e)la collaborazione fra istituti di formazione e di ricerca ed universita' degli Stati membri ed analoghi istituti degli Stati ACP. 5. Le azioni sopra indicate si svolgono preferibilmente nello Stato ACP beneficiario o sul piano regionale. Se necessario, esse possono svolgersi in un altro Stato ACP o in uno Stato membro. Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP, alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo. 6. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni che si prefiggono:
  • a)la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili dello sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l'efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto delle possibilita' offerte dalla presente convenzione;
  • b)la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art141 · fonte su Normattiva