1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di imputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti. Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo e' la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, puo' coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b):

  • a)il finanziamento dei progetti e programmi di azioni puo' coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati;
  • b)aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione;
  • c)vengono accordati priorita' e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art188 · fonte su Normattiva