1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia degli Stati ACP, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti:

  • a)l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese;
  • b)il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale o a scopo di riassetto;
  • c)il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico. 2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunita' al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono essere effettuati congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
  • b)Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate dalla Comunita' conformemente all'articolo 220, paragrafi da 5 a 8. 3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di:
  • a)prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari;
  • b)prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti finanziari degli Stati ACP per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 197, paragrafo 5 allorche' tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 191, questi prestiti, su richiesta dello Stato ACP interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, previo esame caso per caso, anche ad una impresa di uno Stato membro della Comunita', per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto Stato ACP;
  • c)prestiti da concedere ad istituti finanziari degli Stati ACP quando lo consenta la natura delle loro attivita' e della loro gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese. 4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono. 5. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto. 6. I progetti ed i programmi individuati e promossi dagli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da tali Stati a realizzare taluni obiettivi specifici nell'ambito dell'articolo 191, paragrafo 1, lettera c) possono inoltre beneficiare dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art199 · fonte su Normattiva