Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 5.227 milioni di UCE. Detto importo comprende:

  • 1)4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", cosi' ripartiti:
  • a)ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui: - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio.
  • b)ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
  • c)ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento;
  • 2)ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art95 · fonte su Normattiva