Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione:
- a)dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
- b)della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
