Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione:

  • a)dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
  • b)della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art250 · fonte su Normattiva